08Gen2021

La responsabilità del proprietario per i rifiuti abbandonati da terzi: tra il danno e la beffa

Il Consiglio di Stato torna a confrontarsi con gli obblighi di diligenza gravanti sul proprietario non responsabile dell’abbandono di rifiuti sull’area di sua proprietà da parte di terzi.

Non è raro nel nostro Paese che il proprietario di un immobile si veda notificare un’ordinanza con la quale il Sindaco gli intima di rimuovere e smaltire i rifiuti che soggetti terzi, non identificati, hanno abbandonato sulla sua area; si pensi, ad esempio, agli episodi un anno fa abbastanza frequenti nel Nord Italia di rifiuti abbandonati nottetempo all’interno di capannoni poco o nulla sorvegliati, spesso appartenenti a imprese fallite.

Di questa situazione si occupa l’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 che sancisce il divieto di abbandonare rifiuti e prevede, in caso di violazione, l’obbligo di rimozione. Ovviamente stiamo parlando di chi, materialmente, ha abbandonato i rifiuti. Tuttavia – lo prevede sempre l’art. 192 – anche il proprietario dell’area può essere obbligato al ripristino qualora l’abbandono sia avvenuto anche per sua colpa. Ma cosa dovrebbe fare il proprietario per non essere danneggiato (dall’abbandono di rifiuti) e beffato (dal doverli pure rimuovere e smaltire a sue spese)?

Il testo completo dell'articolo può essere letto integralmente a questo link.

 

 

 

 

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