23Mag2020

Tar Lazio 22 gennaio 2020: brevi riflessioni ad esito del primo round della così detta "guerra delle banane"

Con la recente sentenza del TAR Lazio, pubblicata in data 22.01.2020, è terminato il primo round di una complessa ed articolata controversia sorta nel porto di Civitavecchia che è stata definita giornalisticamente, con una definizione iconica ma sicuramente calzante, “la guerra delle banane” (in relazione proprio alle merci oggetto della querelle). L’interpretazione fornita dal TAR Lazio sull’applicazione pratica degli articoli 16 e 18 della legge portuale 84/94 (d’ora in poi, semplicemente, “articolo 16” ed “articolo 18”) potrebbe apparire, qualora venisse generalizzata ed estrapolata dal contesto, sicuramente fuori dal coro e con effetti potenzialmente dirompenti per il settore portuale.
 
L’intenzione del presente scritto non è quella di fornire giudizi sulla bontà o sulla validità di una tesi piuttosto che dell’altra, bensì quella di analizzare la sentenza in modo asettico e, per così dire, autoptico, alla luce della fattispecie e della normativa. Prima di iniziare, una veloce excursus normativo sulle disposizioni oggetto di analisi. L’articolo 16 definisce, da un lato, le operazioni portuali (ossia il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito ed il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nell'ambito portuale) e, dall’altro, i servizi (che sono quelle attività riferite a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali).
 
L'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, espletati per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità Portuale (oggi Autorità di Sistema Portuale) o, laddove non istituita, dell'Autorità marittima. L’articolo 18 prevede che le imprese di cui all’articolo 16 comma 3 possano ottenere aree demaniali e banchine in concessione per l'espletamento delle operazioni portuali. Viene così alla luce la moderna figura dell’operatore terminalista. Riducendo all’estremo la questione, potremmo dire che il terminalista altro non è che un’impresa che ha sommato all’autorizzazione per lo svolgimento delle operazioni portuali (articolo 16) la concessione di un’area demaniale. In ambito portuale, però, mentre tutti i terminalisti sono imprese autorizzate ex articolo 16 non tutte le imprese portuali autorizzate ex articolo 16 sono (anche) terminalisti

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