Clausole di salvaguardia nel trust

La previsione evita i conflitti nella sostituzione del trustee

Le indicazioni nel primo documento interpretativo di Asla (Associazione studi legali associati)

DI PAOLO GAETA

Articolo pubblicato su Italia Oggi del 23 marzo 2011

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Clausola di salvaguardia per la sostituzione del trustee. Per evitare di trovarsi con dei problemi di gestione nei rapporti delle parti di un trust è bene dotarsi sin dall’atto istitutivo di clausole ad hoc e seguire procedure specifiche.

È questo uno dei primi indirizzi operativi che arrivano dalle best practice in tema di sostituzione del trustee. Anche in Italia si sviluppa dunque la prassi della pubblicazione di documenti di indirizzo.
Il primo: «La sostituzione del trustee tra legge regolatrice e diritto interno: cause, procedure e soluzioni ai problemi applicativi» è stato predisposto dall’Asla (Associazione studi legali associati) un organismo associativo che al suo interno ha creato un gruppo di lavoro sul tema del trust.

Il documento, il primo di una serie di pubblicazioni, è segno che il trust interno continua la propria diffusione in Italia in maniera costante e che ha raggiunto un livello di maturità tale da richiamare su di se l’attenzione di fasce sempre più ampie di professionisti. Il documento fornisce una ricostruzione delle fattispecie generate dalla sostituzione del trustee da un punto di vista civilistico, fiscale e giurisprudenziale concludendosi con un formulario contenente una serie di clausole da inserire negli atti di trust di cui si suggerisce l’utilizzo al fine di facilitare la gestione operativa della sostituzione del trustee, avendo riguardo sia al caso che l’ufficio sia svolto da una persona fisica che da una persona giuridica. Sono numerose, infatti, le società che svolgono professionalmente l’attività di trustee; società che, in Italia come all’estero, sono di derivazione bancaria oppure professionale ed hanno come oggetto esclusivo l’accettazione di incarichi di trustee o guardiano e che comunemente sono denominate «trust company».

Nella vita del trust uno dei momenti di maggiore criticità, che rappresenta l’istante catalizzatore olistico di una serie di funzioni e responsabilità, è il momento in cui la titolarità del patrimonio in trust è trasferito da un soggetto ad altro soggetto destinato a sostituirlo nella gestione nell’interesse dei beneficiari.
Le criticità del passaggio non sono limitate alle sostituzioni che avvengono per l’insorgere di conflittualità tra il trustee e i beneficiari oppure il guardiano oppure per l’intervento dell’autorità giudiziaria (ad esempio in caso di fallimento della trust company), ma sono presenti anche in situazioni in cui vi è il naturale avvicendamento tra soggetti (per età avanzata del trustee, inizio di una fase di scioglimento o di semplice riorganizzazione societaria nel caso delle trust company).

Nella procedura di sostituzione deve essere attivato un protocollo specifico sia da parte del trustee uscente che quello entrante. Tale protocollo è irrinunciabile ed esplicitato nella sua interezza nel documento di indirizzo. La fonte primaria delle regole cui è soggetto il trustee è definita nella legge regolatrice del trust, ma è assolutamente opportuno che l’atto di trust contenga le clausole che definiscano con precisione quali sono i passi da compiere per i soggetti che si scambiano il testimone alla guida del trust.
Indipendentemente dai dettami delle clausole, siano esse quelle suggerite dal documento in commento che altre, il trustee sarà sempre soggetto all’obbligo di imparzialità, al divieto di agire in conflitto di interessi con i beneficiari o lo scopo del trust e avrà la necessità di palesare in un documento specifico l’assenza di ogni conflitto di interesse oppure l’esistenza di condizioni che possano rendere difficoltoso o impossibile il corretto espletamento dell’incarico stesso; e ancora i trustee, uscente e subentrante, dovranno tra di loro regolare in apposito documento le reciproche «indemnity» che regolano il passaggio per quanto compiuto dal trustee, o da ciascuno dei trustee, prima di esso e per quanto sarà compiuto dopo.

Il trustee, inoltre, deve essere perfettamente informato e capace di applicare le procedure previste dalla normativa antiriciclaggio. Il documento di indirizzo dell’Asla affronta con puntualità questo tema e le sue specificità dando evidenza al fatto che esso risulta essere una delle «nuove frontiere» del trust interno che coinvolgerà direttamente i trustee con importanti responsabilità e adempimenti da compiere periodicamente; con pari attenzione è trattata la disciplina tributaria del passaggio dei beni in trust da un trustee a un altro, curandosi di definire con puntualità le fattispecie fiscali, sostanzialmente neutrali, sia nell’ambito delle imposte dirette che quelle indirette per i casi in cui i trustee sono persone fisiche e trust company.