31Gen2020

Lo "shipper" nel trasporto marittimo

Di regola gli operatori affrontano il problema di quali siano gli obblighi e le responsabilità del vettore marittimo, specie nelle ipotesi in cui si verifichino perdite o avarie della merce trasportata, ovvero ritardi e sviamenti.

Al contrario, è più raro approfondire quali siano gli obblighi e le responsabilità che si assume lo “shipper” verso il vettore, e quali siano le problematiche connesse alla sua corretta identificazione.

Una delle problematiche tipiche del trasporto marittimo riguarda la corretta identificazione dello “shipper”. L’ordinamento non contiene una definizione univoca del concetto di “shipper”, che quindi si può ricavare dalla prassi, ovvero da fonti più frammentate.

Di regola lo “shipper” è identificato con il mittente/speditore, ovvero con colui che stipula con il vettore il contratto di trasporto rappresentato dalla polizza di carico.

Può coincidere con il proprietario della merce, con il venditore o con il caricatore.

Una definizione si trova nella regola VI/2 della Convenzione Solas del 1974, come emendata dalla risoluzione Msc. 380(94) del 21.11.2014 relativa alla verifica del peso dei contenitori (Vgm) secondo cui lo “shipper” è “a legal entity or person named on the bill of lading … as shipper and/or who (or in whose name or on whose behalf) a contract of carriage has been concluded”.

Nella convenzione Solas, dunque, si dà una definizione ampia di “shipper” come di colui che risulta tale nella polizza di carico, ovvero del soggetto che stipula o nell’interesse del quale è stipulato il contratto di trasporto.

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