15Gen2016

Il ruolo dell'avvocato nei sistemi di gestione

a cura di Emanuele Montemarano, Studio Montemarano


1 Un fenomeno in crescita; 2 Crescente interferenza tra norme cogenti e norme tecniche; 3 Un percorso nuovo: il sistema integrato; 4 Il ruolo dell’avvocato nel sistema di gestione integrato; 5 Diritto penale e sistemi di gestione; 6 Diritto civile e sistemi di gestione; 7 Diritto del lavoro e sistema di gestione; 8 Importanti prospettive per gli studi associati;

1. Un fenomeno in crescita
Con l’espressione “sistema di gestione” si può fare riferimento a tutti gli schemi normativi che, ciascuno con un diverso oggetto (es. sicurezza sul lavoro, privacy, prevenzione degli illeciti, qualità, etica, ambiente...), impongono all’azienda la definizione di Manuali, procedure scritte, regolamenti interni, sessioni di formazione e addestramento del personale, audit e controlli interni, tracciabilità di tutte le operazioni poste in essere ed ogni altro adempimento idoneo ad attestare il rispetto di una norma giuridica o tecnica.
I sistemi di gestione sono ormai una realtà diffusa nel diritto d’impresa a livello sia nazionale che comunitario, il che sta determinando in molti casi la crescita esponenziale degli adempimenti e dei conseguenti costi, senza che a ciò corrisponda il più delle volte un effettivo beneficio. Basti pensare che l’Italia è la seconda nazione al mondo, dopo la Cina, per numero di certificazioni di qualità ISO 9001.

2. Crescente interferenza tra norme cogenti e norme tecniche
Fino a qualche anno fa, il mondo dei sistemi di gestione era il più delle volte del tutto estraneo alla professione forense, rigidamente confinato nell’ambito di altri settori professionali. La consulenza aziendale veniva così abitualmente suddivisa in due settori ben distinti: la norma cogente affidata alle cure dell’avvocato, la norma tecnica dell’esperto di turno. Quanti studi legali in Italia, ad esempio, hanno seguito il percorso della certificazione di qualità o ambientale delle aziende proprie clienti? La risposta è sotto gli occhi di tutti e forse aiuta a capire il diffuso senso di scarsa utilità, per molte aziende, di tale certificazione, talora abilmente pubblicizzata da scaltri venditori come soluzione per il miglioramento e poi rivelatasi nulla più che un ingente spreco di risorse ed infausto aggravio burocratico.
La legislazione sta però “cambiando verso” (sia concesso in questa sede utilizzare un’espressione attualmente in voga nel dibattito politico): la rigida separazione tra norme giuridiche e norme tecniche è infatti messa in discussione da alcune delle leggi più note dell’ultimo decennio, che hanno ormai innestato un corto circuito irreversibile tra i due livelli della normazione. La strada percorsa dal legislatore risulta con chiarezza se solo si mettono in fila, collocandole all’interno di un unico quadro di riferimento, le seguenti novità venute alla ribalta nell’ultimo decennio:

L’elenco potrebbe proseguire a lungo, analizzando normative più specifiche e settoriali che ormai impongono ex lege l’adozione di sistemi di gestione (come ad esempio il sistema HACCP per tutte le aziende che forniscono prodotti alimentari).
Senza immergersi in questa sede nell’analisi dei singoli sistemi di gestione previsti dall’attuale normativa, si è fornito comunque un quadro generale che consente di cogliere la natura del problema e definire una strada per il futuro, con particolare riferimento alla prospettiva degli studi legali associati.

3. Un percorso nuovo: il sistema integrato
La descritta evoluzione normativa richiede soluzioni nuove, in grado di riportare ordine nel quadro sempre più complesso degli adempimenti aziendali, di fronte ai quali l’imprenditore, soprattutto nelle piccole e medie imprese che caratterizzano il sistema produttivo italiano, rischia di trovarsi impreparato.
La più efficace risposta è sicuramente la definizione di un sistema integrato, vale a dire di un unico sistema interno di regole, procedure e controlli che metta in relazione i diversi livelli normativi cui l’azienda deve attenersi (sia di natura coercitiva che su base volontaria) e che fornisca all’imprenditore un modello tracciabile sia di gestione del rischio, che di controllo sulle aree più significative della propria attività.
Obiettivo ambizioso e che determina la necessaria revisione di molti dei sistemi attualmente esistenti, ma l’epoca attuale di profonda crisi del sistema produttivo e normativo occidentale impone certamente scelte coraggiose e soluzioni innovative.

4. Il ruolo dell’avvocato nel sistema di gestione integrato
L’integrazione dei sistemi impone evidentemente la necessità di creare un collegamento stabile tra le diverse categorie di consulenti ed esperti di settore dei quali l’impresa si avvale. Non vi è dubbio, però, che la vis actractiva che la legislazione sta imponendo alle norme tecniche, sempre più spesso spostate dalla volontarietà all’obbligatorietà, rende necessaria la supervisione legale rispetto a momenti della vita aziendale che un tempo erano del tutto estranei alla professione forense. Si tratta quindi di creare una cabina di regia, governata dal management dell’impresa e dai propri legali di fiducia, in grado di definire un sistema omogeneo di protocolli interni e tenerne costantemente sotto controllo il rispetto da parte di tutte le componenti aziendali.
Vi è poi da considerare che gli aspetti normativi connessi ai sistemi di gestione (e quindi al sistema integrato) toccano inevitabilmente i diversi settori de diritto. Limitando l’attenzione all’integrazione tra i due sistemi numericamente più diffusi in Italia (certificazione di qualità secondo la Norma Iso 9001 e modello organizzativo di prevenzione degli illeciti secondo il decreto legislativo 231 del 2001), è facile osservare come vi siano coinvolti tutti gli ambiti della professione forense, il che verrà evidenziato nei successivi paragrafi.

5. Diritto penale e sistemi di gestione
Il diritto penale è il settore più direttamente coinvolto nel sistema di gestione integrato, in ragione dell’onere, per tutte le persone giuridiche, di adottare un sistema tracciabile di prevenzione degli illeciti.
Il penalista è ormai in Italia la figura centrale nella definizione del Modello Organizzativo dell’impresa, dovendo costruire un sistema di procedure e di controlli idoneo a impedire, o comunque ostacolare in modo netto (e suscettibile di prova in giudizio), la commissione di reati da parte del personale dell’ente, in posizione sia apicale che subordinata, tenendo in particolare conto del diverso onere della prova che caratterizza le due tipologie di persone fisiche che operano all’interno dell’impresa.
Il coinvolgimento del penalista nel sistema di gestione deve quindi toccare almeno tre livelli:

Non sempre ciò avviene, con evidenti ripercussioni negative sul funzionamento e sull’immagine dell’impresa ed a volte con notevoli conseguenze sul piano sanzionatorio. Si può fare riferimento, al riguardo, al numero ormai cospicuo di sentenze con le quali la magistratura penale ha negato il valore esimente al Modello Organizzativo, a fronte di analisi rischi viziate da macroscopici errori sul piano giuridico, di procedure e regolamenti interni non coerenti con il reale rischio di commissione di illeciti e, soprattutto, di Organismi di Vigilanza privi di reale autonomia e competenza professionale in materia legale. È ragionevole costituire un organismo che per legge è competente a prevenire reati, senza la presenza di almeno un penalista? La risposta parrebbe evidente, ma è clamorosamente smentita dalla prassi seguita da molte aziende e, circostanza ancora più preoccupante, confortata da vari organismi di categoria.

6. Diritto civile e sistemi di gestione
Se la presenza del penalista nel sistema integrato è certamente imprescindibile, essendo il sistema di prevenzione dei reati uno dei capitoli fondamentali del sistema integrato, è parimenti significativa l’interferenza tra quest’ultimo  e le competenze dell’avvocato civilista, a partire dalla gestione dei vari contratti di cui l’impresa è parte.
La contrattualistica, infatti, è un momento centrale di ogni sistema di gestione, soprattutto nei settori in cui sono frequenti le esternalizzazioni. L’attuale legislazione sugli appalti, ad esempio, determina numerosi obblighi di controllo in capo all’impresa committente, a partire dalla solidarietà nei confronti dei lavoratori utilizzati dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, fino alle norme che estendono all’appaltante la responsabilità per i rischi da interferenza cui sono esposti i lavoratori appaltati.
La gestione dei fornitori critici (selezione, contratti, monitoraggio, controlli, audit, valutazione e qualificazione) è quindi un passaggio essenziale, sia ai fini della certificazione di qualità (i requisiti 4.1 e 7.4 dell’edizione in vigore della Iso 9001 impongono all’impresa di garantire che i fornitori critici soddisfino standard qualitativi analoghi a quelli propri delle attività gestite internamente) che della prevenzione degli illeciti secondo il decreto 231 (si ricorda, tra le altre, l’importante sentenza con la quale il Tribunale di Trani ha condannato un’impresa committente ai sensi del decreto 231, a fronte di un infortunio sul lavoro subito ad un dipendente di una ditta appaltatrice, per non aver l’impresa committente adeguatamente valutato i rischi da interferenza all’interno del proprio modello organizzativo).
In un mondo in cui l’outsourcing è spesso diventato la norma, il controllo di gestione deve quindi affrontare il nodo decisivo del vincolo imposto ai fornitori e del sistema dei controlli e delle relative responsabilità. L’auditor interno all’azienda (e quindi in primis l’Organismo di Vigilanza) è perciò chiamato a svolgere anche audit di seconda parte, che si ricorda essere, secondo la terminologia adottata dalla Iso 19011, gli audit presso i fornitori critici, in fase sia di selezione che di controllo. Anche il civilista, di conseguenza, assume le caratteristiche di un necessario ingranaggio del sistema di gestione.

7. Diritto del lavoro e sistema di gestione
La gestione del personale, in tutte le fasi che la caratterizzano (selezione, formazione, controllo, disciplina e valutazione) è elemento centrale di ogni sistema di gestione.
Nel sistema di prevenzione degli illeciti, in particolare, la rilevanza del rapporto del lavoro è evidente in ciascuna delle tre fasi del sistema:

8. Importanti prospettive per gli studi associati
I casi proposti, che rappresentano solo una minima parte delle situazioni giuridicamente rilevanti che caratterizzano il sistema di gestione integrato, ben consentono di individuare non solo la centralità della consulenza legale nella pianificazione e nello sviluppo dei processi aziendali, ma anche la necessaria compresenza degli specialisti dei vari settori del diritto.
Questo obiettivo, ovviamente, ben può essere realizzato creando opportune forme di coordinamento tra i singoli professionisti che collaborano con l’impresa. Non sfugge, tuttavia, che caratteristica peculiare degli studi legali associati, che hanno in ASLA la propria rappresentanza di riferimento, è proprio la compresenza di esperti nei vari settori del diritto, la cui appartenenza al medesimo studio ben può costituire un vantaggio per il cliente, sia nei termini di una più facile integrazione, che di contenimento dei costi. Per questa ragione, in un certo senso insita nella stessa natura di ASLA, l’attenzione al ruolo dello studio legale associato come soggetto centrale nel sistema di gestione aziendale rappresenta non solo un elemento di riflessione rispetto alla situazione attuale del Paese, ma soprattutto un’importante sfida per il futuro.